Non essendo però nell’evenienza stata presa alcuna misura in questo senso, la convenuta è ora malvenuta a voler operare un’eccezione senza aver previamente regolata la questione. I ricorrenti avevano il diritto, al momento della decisione di tassazione nel 2005, di essere tassati con gli stessi parametri che venivano applicati a tutti gli altri contribuenti a partire dall’introduzione della nuova prassi.