Nell’ambito della tassazione operata nel 2005, i ricorrenti avevano il diritto di essere posti al beneficio della prassi dell’autorità fiscale come gli altri contribuenti. Il fatto che tale prassi sia stata formulata solo nell’ottobre 2002 è ai fini della sua applicabilità irrilevante, dopo che l’autorità convenuta aveva deciso che la sua entrata in vigore dovesse coincidere con l’entrata in vigore del nuovo diritto. Per contro, la fissazione di questa prassi nel 2002, dopo quindi il rimborso degli alimenti, permette di escludere qualsiasi intenzione a proprio tornaconto da parte del ricorrente.