b) Con la definizione della nuova prassi, l’autorità fiscale non ha adottato disposizioni transitorie. In principio pertanto, giacché la prassi era prevista applicabile con l’entrata in vigore della nuova normativa e tenuto conto che quest’ultima si applicava alle imposte sul reddito e la sostanza a partire dal periodo fiscale 2001, questo Giudice non intravede il presupposto per operare un’eccezione. Nell’ambito della tassazione operata nel 2005, i ricorrenti avevano il diritto di essere posti al beneficio della prassi dell’autorità fiscale come gli altri contribuenti.