zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, § 132 nota 70 e riferimenti). Nell’evenienza, la decisione di tassazione è stata presa il 19 ottobre 2005 e si riferiva al reddito conseguito nel 2001, per cui la prassi entrata in vigore con la nuova normativa è in principio applicabile, ciò che comporta la deducibilità nel 2001 di tutta la prestazione che il contribuente ha rimborsato agli aventi diritto e all’autorità ticinese in detto periodo fiscale, a sapere complessivamente fr. 103'466.--.