Disposizioni transitorie non ne erano previste e per ammissione stessa dell’autorità fiscale tale prassi è entrata in vigore con la nuova normativa in materia fiscale a partire dal 2001. Come il Tribunale amministrativo ha già avuto modo di precisare nella sentenza A 03 96, i cambiamenti di prassi in materia fiscale sono applicabili a tutte le riscossioni d’imposta, che al momento del cambiamento non sono ancora cresciute in giudicato e, d’altro canto, non è dato appellarsi al cambiamento di prassi per chiedere la revisione di una tassazione cresciuta in giudicato (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar