3. Il 1. ottobre 2002, l’autorità fiscale cantonale fissava la nuova prassi in materia di contributi alimentari con effetto a partire dal 2001. Secondo questa direttiva, qualora il comune di domicilio del figlio avente diritto agli alimenti dovesse anticipare la prestazione, il genitore tenuto al sostentamento può dedurre tale prestazione solo al momento in cui la rimborsa al comune che l’ha anticipata. Disposizioni transitorie non ne erano previste e per ammissione stessa dell’autorità fiscale tale prassi è entrata in vigore con la nuova normativa in materia fiscale a partire dal 2001.