{"Signatur": "GR_VG_004", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2006-03-31", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_004_A-2006-2_2006-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2006_2_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097672e2f9d443075fd14845e39a550b8a4ea4ad33fc22d782cc963ac7308d30c293edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097672e2f9d443075fd14845e39a550b8a4ea4ad33fc22d782cc963ac7308d30c293edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2006_2", "Checksum": "f8552b0b49b0d6db18605e6f946a62d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2006 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. Kammer 31.03.2006 A 2006 2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 31.03.2006 A 2006 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. 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Dopo il divorzio dalla moglie, … non era sempre stato puntualmente in grado\ndi far fronte ai propri obblighi di mantenimento verso la ex-moglie e i figli, per\ncui gli alimenti dovevano essere anticipati dall’Ufficio del sostegno sociale e\ndell’inserimento di ... Con il miglioramento della propria situazione economica,\nnel 2001 … procedeva al pagamento di tutti gli arretrati per gli anni 1999,\n2000 e 2001 per un ammontare complessivo di fr. 103'466.--. Nella relativa\ndichiarazione d’imposta questo ammontare veniva posto nelle spese\ndeducibili. Il 19 ottobre 2005 a … e ad … venivano notificate le decisioni di\ntassazione per l’imposta cantonale e per quella federale diretta 2001. Giusta\nquesta decisione degli alimenti versati nel 2001 e pari a fr. 103'466.--, l’autorità\nfiscale considerava deducibili solo fr. 45'500.--, corrispondenti agli assegni\nrifusi nel 2001 alla ex moglie ed ai figli, rispettivamente all’ufficio ticinese del\nsostegno sociale. Il rimanente importo di fr. 58'266.-- riguarderebbe gli anni\n1999 e 2000 e, essendo riferito ad un vuoto di tassazione, non sarebbe per\nlegge deducibile nel 2001. L’interposto reclamo veniva respinto, per quanto\nriguardava l’imposta cantonale, con decisione 6 dicembre 2005.\n\n2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 2 gennaio\n2006, … e … chiedevano che venisse riconosciuta loro la possibilità di\ndedurre l’intero importo versato dal contribuente nel 2001 a favore della exmoglie e dei figli sia per l’imposta cantonale sia per quella federale diretta. In\nsostanza, gli istanti non capiscono perché dal 2001 l’autorità fiscale\nammetterebbe la possibilità di dedurre le spese di mantenimento nell’anno nel\nquale queste verrebbero effettivamente sostenute e si rifiuterebbe di applicare\nla stessa prassi all’istante nel caso concreto.\n3. Nella propria risposta di causa, l’Amministrazione imposte dei Grigioni\nchiedeva la reiezione del ricorso per quanto diretto contro l’imposta cantonale\ne la non entrata nel merito dello stesso per quanto riferito all’imposta federale\ndiretta. Per l’imposta cantonale, la decisione di considerare deducibili solo i\ncontributi dovuti per il 2001 sfuggirebbe a qualsiasi critica. Delle deduzioni\noperate durante i due anni del vuoto di tassazione, sarebbero legalmente\ndeducibili solo quelle espressamente previste dalla legge; gli alimenti non\nfigurerebbero tra queste e non potrebbero pertanto neppure venire dedotti. I\nricorrenti non potrebbero dedurre diritti a loro favore neppure dalla nuova\nprassi in materia di deducibilità degli oneri di mantenimento applicabile dal\n2001, non essendo stata disposta alcuna regolamentazione in relazione al\ncambiamento del sistema di tassazione.\n\n4. Dal canto suo l’amministrazione federale delle contribuzioni si asteneva dal\npresentare delle osservazioni, vertendo il ricorso solo sull’imposta cantonale.\nPer l’imposta federale diretta, non sarebbe infatti ancora stata emanata una\ndecisione su reclamo.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. I ricorrenti hanno impugnato in questa sede la decisione su reclamo, avente\nper oggetto l’imposta cantonale. Per questo, nella misura in cui il ricorso è\ndiretto anche contro l’imposta federale diretta, non è dato entrare nel merito\ndello stesso in assenza di un oggetto di litigio.\n\n2. La controversia verte sulla deducibilità dei contributi alimentari versati nel\n2001 e riferiti non solo a tale anno, ma anche ai due precedenti. Nel 2001 nei\nGrigioni si è passati dal sistema di tassazione prenumerando biennale a\nquello postnumerando annuale. Conformemente alla disposizione transitoria\ndi cui all’art. 188d della legge cantonale sulle imposte (LIG), le imposte sul\nreddito e sulla sostanza per il periodo fiscale 2001 sono riscosse giusta il\nnuovo diritto. Il nuovo diritto stabilisce così che il reddito imponibile sia\ndeterminato in base ai proventi durante il periodo fiscale, che corrisponde\nall’anno civile (art. 66 cpv. 2 e 67 cpv. 1 LIG). Nel 2001 pertanto, le entrate del\nperiodo fiscale 2001, che comprende l’anno civile 2001, costituiscono la base\ndi calcolo per la determinazione della relativa imposta. L’ultima tassazione\nfiscale eseguita invece secondo il diritto antecedente era quella degli anni\n1999 e 2000 in riferimento ai redditi conseguiti nel 1997 e 1998. I due anni\nprecedenti al 2001 rappresentano pertanto un vuoto di tassazione, nel senso\nche le entrate realizzate in questi due anni e le spese ordinarie sopportate in\nquesto biennio non sono servite come base di calcolo per alcuna tassazione.\nQuesto fatto è di per sé intrinseco al cambiamento di sistema.\n\n"}