178'500.--. Dopo la proporzionale deduzione delle spese passive per un ammontare di fr. 8'628.-- in applicazione all’art. 111 cpv. 1 e 3 LIG, ne risultava giustamente un valore imponibile arrotondato di fr. 169'800.--. L’inoppugnabilità del valore di stima ritenuto dall’autorità fiscale è del resto confermato dal prezzo di alienazione corrisposto nel 2005 per l’oggetto in parola e pari a fr. 260'000.--. A questo riguardo, la ricorrente chiede che per il calcolo dell’imposta venga preso a fondamento il prezzo netto di alienazione di fr. 250'000.--.