1 LIG che contempla solo la possibilità di dedurre dagli attivi i debiti del testatore e non quelli della massa ereditaria). La deducibilità delle imposte già corrisposte in un altro Stato è del resto sempre espressamente regolata tramite disposizioni particolari anche nell’ambito dei trattati internazionali per evitare i casi di doppia imposizione, motivo per cui la pretesa non può neppure essere considerata un principio generale del diritto internazionale (cfr. sul tema: Locher, op. cit., pag. 52s e in particolare pag. 468ss). Ne consegue che il versamento dell’imposta di successione allo Stato Italiano non ha in concreto rilevanza alcuna.