b) L’imposta già corrisposta in Italia non è del resto deducibile in Svizzera in assenza di un’espressa base legale al proposito (cfr. anche l’art. 109 cpv. 1 LIC, il quale prevede che per il computo dell’imposta faccia stato il valore dell’intera sostanza netta indivisa il giorno del decesso e non lo stato della sostanza dopo la deduzione di debiti insorti solo più tardi e l’art. 111 cpv. 1 LIG che contempla solo la possibilità di dedurre dagli attivi i debiti del testatore e non quelli della massa ereditaria).