Il Tribunale federale ammette un’eccezione per quanto concerne la sostanza immobiliare all’estero e sul reddito, mentre per il rimanente occorre che sussistano accordi internazionali sulla doppia imposizione o che il diritto interno regoli espressamente la materia (Peter Locher, Einführung in das internazionale Steuerrecht der Schweiz, Berna 1996, pag. 50). Nel caso concreto, poiché un immobile della successione era ubicato sul territorio svizzero, la fiscalità grigionese ha giustamente imposto detta sostanza immobile della successione lex rei sitae giusta quanto previsto all’art. 107 cpv. 1 lett. e LIC.