La doppia imposizione internazionale non viola la Costituzione svizzera. Il Tribunale federale ammette un’eccezione per quanto concerne la sostanza immobiliare all’estero e sul reddito, mentre per il rimanente occorre che sussistano accordi internazionali sulla doppia imposizione o che il diritto interno regoli espressamente la materia (Peter Locher, Einführung in das internazionale Steuerrecht der Schweiz, Berna 1996, pag. 50).