{"Signatur": "GR_VG_004", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2006-05-23", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_004_A-2006-16_2006-05-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2006_16_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609764b01d1d0a33ba607e2cc449efd6d39c98b3cce5d74012cce6b71cb1e6372acf4edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609764b01d1d0a33ba607e2cc449efd6d39c98b3cce5d74012cce6b71cb1e6372acf4edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2006_16", "Checksum": "22feeb3d236cfa838cf631cab1ff6543"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2006 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. Kammer 23.05.2006 A 2006 16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 23.05.2006 A 2006 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. 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Il 7 settembre 2005, l’amministrazione imposte del Cantone\ndei Grigioni apriva una procedura di tassazione per l’imposta sulle successioni\nriguardante l’immobile sito sul territorio cantonale e il cui valore veniva stimato\na fr. 238’000.--. La richiesta del 4 ottobre 2005, tendente ad ottenere una\nriduzione del valore di stima a sole Lit. 210 mio., non veniva presa in\nconsiderazione e con decisione 20 ottobre 2005 veniva confermata una\nsuccessione imponibile di fr. 229'000.-- per un’imposta sulle successioni di fr.\n8'072.--. Il tempestivo reclamo - con il quale la comunione ereditaria fu …\nchiedeva la riduzione del valore di stima dell’immobile a fr. 127'666.--, sulla\nbase di una stima fatta allestire a titolo privato e della presa in considerazione\ndi una quotaparte di soli 75/100 - veniva in parte accolto. Il 2 marzo 2006\nl’amministrazione imposte intimava alla comunione ereditaria in parola una\ndecisione su reclamo concernente una successione imponibile di fr. 169'800.-\n- e la relativa imposta sulle successioni di fr. 4'806.--. Il 12 maggio 2005, la\nPPP 50076 veniva alienata per fr. 260'000.--.\n\n2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 21 marzo\n2006, la comunione ereditaria fu … chiedeva di essere esonerata dal\npagamento dell’imposta sulle successioni per la proprietà per piani in oggetto,\nessendo già stata pagata l’imposta di successione in Italia.\n3. Dal canto suo, l’amministrazione imposte concludeva alla reiezione del ricorso\ne alla conferma della decisione impugnata, non esistendo alcuna convenzione\nescludente la doppia imposizione con lo Stato italiano.\n\n4. Replicando e duplicando, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro\nprecedenti allegazioni e proposte. Dopo la vendita a terzi della proprietà per\npiani per fr. 260'000.--, la comunione ereditaria ricorrente proponeva di\nprendere il valore netto dell’immobile a fondamento della decisione di\ntassazione e ribadiva la necessità di poter operare la deduzione delle imposte\ngià corrisposte in Italia. Per l’amministrazione fiscale invece, la proposta fatta\nin sede di replica andrebbe a scapito della ricorrente e le imposte già pagate\nin Italia sarebbero ininfluenti per l’autorità svizzera.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. Giusta l’art. 106 lett. a della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni\n(LIG) è soggetta all’imposta sulle successioni la devoluzione di sostanza netta\ndel testatore per successione in forza di legge. La beneficiaria\ndell’assegnazione è soggetta all’obbligo fiscale se la sostanza immobile\nsituata nel Cantone fa parte della successione (art. 107 cpv. 1 lett. e LIG).\nL’imposta viene calcolata in base al valore dell’intera sostanza netta indivisa\nil giorno del decesso (art. 109 cpv. 1 LIG). Gli attivi vengono valutati al loro\nvalore venale (art. 110 cpv. 1 LIG). I debiti del testatore per i quali gli eredi\nrispondono da soli si deducono interamente e in caso di assoggettamento\nparziale le deduzioni si fanno pro rata (art. 111 cpv. 1 prima parte e cpv. 3\nLIG).\n\n2.a) La ricorrente solleva per la prima volta in sede di ricorso la questione di sapere\nse l’imposta di successione corrisposta in Italia la esoneri dall’obbligo di\ncorrispondere una tassa sulle successioni in Svizzera per l’immobile ivi\nsituato. Finora, tra la Svizzera e l’Italia non è stata stipulata una convenzione\nper evitare la doppia imposizione. Non essendo stato stipulato un diverso\naccordo nell’ambito dell’imposta sulle successioni, il Cantone dei Grigioni è\nlegittimato ad esercitare la propria sovranità fiscale in base alle proprie leggi,\nsenza riguardo a quanto è altrimenti oggetto della sovranità di un altro Stato.\nLa doppia imposizione internazionale non viola la Costituzione svizzera. Il\nTribunale federale ammette un’eccezione per quanto concerne la sostanza\nimmobiliare all’estero e sul reddito, mentre per il rimanente occorre che\nsussistano accordi internazionali sulla doppia imposizione o che il diritto\ninterno regoli espressamente la materia (Peter Locher, Einführung in das\ninternazionale Steuerrecht der Schweiz, Berna 1996, pag. 50). Nel caso\nconcreto, poiché un immobile della successione era ubicato sul territorio\nsvizzero, la fiscalità grigionese ha giustamente imposto detta sostanza\nimmobile della successione lex rei sitae giusta quanto previsto all’art. 107 cpv.\n1 lett. e LIC.\n\n"}