4. Per i motivi esposti in precedenza, il ricorso deve essere respinto. L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte ricorrente (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto per quanto sia dato entrare nel merito dello stesso. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'500.- - - e le spese di cancelleria di fr. 136.-- totale fr. 1'636.--