La riserva contenuta all’art. 1 cpv. 4 LCompr mirava ad escludere dal campo d’applicazione della LCompr tutto quanto fosse assegnato alla normativa in materia di pianificazione. Con ciò il legislatore intendeva dare ai comuni, che non si erano muniti di disposizioni proprie, la possibilità di prelevare dei contributi all’urbanizzazione mediante una procedura più semplice di quella prevista nella legge sui comprensori (cfr. messaggio del Governo al Gran Consiglio del 4 marzo 1986, pag. 136s).