A norma di quanto previsto dalle disposizioni transitorie in particolare dall’art. 108 LPTC, per procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge fa stato il nuovo diritto (art. 108 cpv. 1 LPTC) ad eccezione delle procedure comunali pendenti che vanno portate avanti a livello comunale secondo le prescrizioni finora vigenti sulle competenze e procedurali fino alla loro conclusione (art. 108 cpv. 1 cifra 1 LPTC).