1. a) Non è controversa la legittimità dell’avvio di una procedura perimetrale, né l’entità dell’interessenza pubblica stabilita, ma unicamente l’inclusione nel perimetro del comprensorio stradale delle due particelle del ricorrente. I fondi dell’istante non sono stati inclusi nei comprensori dell’acquedotto e della canalizzazione, per cui le censure sollevate in questo ambito non possono essere sentite.