{"Signatur": "GR_VG_004", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2006-01-05", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_004_A-2005-82_2006-01-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2005_82_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097648f5d5415e261ca32d055ab871365ee6578d6c2fc687f33488dddee296fc9df3edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097648f5d5415e261ca32d055ab871365ee6578d6c2fc687f33488dddee296fc9df3edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2005_82", "Checksum": "7af508ef7884f867998a68b86d92fba4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2005 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. Kammer 05.01.2006 A 2005 82"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 05.01.2006 A 2005 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. 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Le due proprietà sono\nseparate da una strada comunale che, quale parte di un semicerchio lungo il\nlato est, congiunge la zona in oggetto al resto del paese. La zona è però\ncollegata al resto del paese anche da un asse stradale lungo il lato ovest con\nle strade che provengono da … e dal … (variante ovest). La strada che collega\nle due frazioni di … e … (qui di seguito detta strada …) necessitava lungo il\nsuo primo tratto, su di una lunghezza di circa 150 m, del rifacimento del manto\nstradale. Nel corso del 2005, l’esecutivo comunale avviava pertanto una\nprocedura perimetrale. Con la nuova pavimentazione (comprensorio 1) era\nparallelamente previsto il rifacimento della canalizzazione (comprensorio 2) e\ndell’acquedotto (comprensorio 3). Nel comprensorio 1, riguardante il\nrifacimento del primo tratto stradale, venivano incluse anche le particelle ni.\n1714 e 1744.\n\n2. In data 25 ottobre 2005, … insorgeva tempestivamente al Tribunale\namministrativo dei Grigioni contro il decreto d’inizio, postulando l’esclusione\ndelle sue due proprietà dal perimetro dei tre comprensori. Le stesse non\ntrarrebbero infatti alcun vantaggio dal miglioramento o rifacimento delle\ninfrastrutture in oggetto.\n\n3. Nella propria presa di posizione il Comune di … chiedeva la reiezione del\nricorso. Il ricorrente sarebbe stato incluso unicamente nel comprensorio\nstradale, per cui le censure rivolte ai comprensori 2 e 3 non sarebbero udibili.\nPer il comune non sarebbe determinante l’utilizzazione concreta che il\nricorrente farebbe del tratto stradale, ma la possibilità oggettiva di utilizzare la\nstrada … per raggiungere il resto del paese. In questo senso, i fondi del\nricorrente beneficerebbero di un vantaggio particolare dal miglioramento\ndell’opera.\n\n4. In data 5 gennaio 2006, il Tribunale amministrativo, alla presenza delle parti\ninteressate dal presente procedimento, esperiva un sopralluogo a …,\nnell’ambito del quale prendeva visione della concreta situazione viabile della\nzona. In detta sede, il ricorrente ribadiva di utilizzare esclusivamente la\nvariante ovest per raggiungere il resto del paese. Su quanto visto e sentito\ndurante il sopralluogo si tornerà, per quanto utile ai fini decisionali, nelle\nconsiderazioni di merito che seguono.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. a) Non è controversa la legittimità dell’avvio di una procedura perimetrale, né\nl’entità dell’interessenza pubblica stabilita, ma unicamente l’inclusione nel\nperimetro del comprensorio stradale delle due particelle del ricorrente. I fondi\ndell’istante non sono stati inclusi nei comprensori dell’acquedotto e della\ncanalizzazione, per cui le censure sollevate in questo ambito non possono\nessere sentite.\n\nb) Il 1. novembre 2005 sono entrate in vigore la nuova legge sulla pianificazione\nterritoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) e la relativa ordinanza (OPTC). Il\nfinanziamento dell’urbanizzazione è d’ora in poi regolamentato dagli art. 62ss.\nLPTC e dalle disposizioni sulla procedura contributiva oggetto degli art. 22ss.\nOPTC. A norma di quanto previsto dalle disposizioni transitorie in particolare\ndall’art. 108 LPTC, per procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore\ndella presente legge fa stato il nuovo diritto (art. 108 cpv. 1 LPTC) ad\neccezione delle procedure comunali pendenti che vanno portate avanti a\nlivello comunale secondo le prescrizioni finora vigenti sulle competenze e\nprocedurali fino alla loro conclusione (art. 108 cpv. 1 cifra 1 LPTC). Ne\nconsegue che per quanto riguarda la presente procedura perimetrale, il\ncomune è legittimato a portare a termine la stessa secondo le prescrizioni\nprocedurali comunali finora in vigore.\n\n"}