4. a) In conclusione, l’imposta sul trapasso immobiliare nella sua accezione economica richiede l’imposizione solo nei casi in cui si verifica una mutazione del soggetto che gode del potere di disporre sul fondo e questa non può che riguardare l’entità di tale trapasso di facoltà. Nell’evenienza, il trapasso è avvenuto solo per quanto riguarda la nuda proprietà del fondo ed è sul valore di questo diritto pari a fr. 140'000.-- che deve essere calcolata l’imposta. La pretesa che al valore della nuda proprietà vada ad aggiungersi il valore dell’usufrutto, giusta quanto sancito nella PTA 1996 no. 68, non può essere difesa.