Resta però pacifico che nell’evenienza concreta, contando la venditrice solo sessant’anni, anche l’aspetto temporale della limitazione vada considerato rilevante (ispirandosi al calcolo operato per determinare l’usufrutto una ventina d’anni circa). Ne consegue che, dal profilo dell’interpretazione economica, per una determinata e importante serie di facoltà legata al diritto di proprietà non è nell’evenienza intervenuto alcun trapasso (vedi anche sul tema Freiburger Zeitschrift für Rechtsprechung, FZR 1996 pag. 82).