Il ricorrente non può ad esempio demolire, abitare o affittare la casa a terzi fino a quando la madre potrà o vorrà esercitare il proprio diritto di abitazione. Che tale limitazione sia importante è pertanto fuori discussione. Evidentemente non è dato stabilire al momento della costituzione di un diritto di abitazione la durata dello stesso, se questo è previsto vita natural durante. Resta però pacifico che nell’evenienza concreta, contando la venditrice solo sessant’anni, anche l’aspetto temporale della limitazione vada considerato rilevante (ispirandosi al calcolo operato per determinare l’usufrutto una ventina d’anni circa).