64). Per dei fondi edificabili, il trapasso di un’importante facoltà è quello che riguarda le loro capacità edificatorie, per i fondi di natura agricola quello che concerne la coltivazione e per un immobile, quello di poterne usufruire personalmente o di volerne godere gli interessi (St. Galler Steuerbuch, art. 241 marginale 4). In questi termini è indubbio che all’istante non è stata ceduta con la proprietà del fondo una importante facoltà legata all’abitazione. Il ricorrente non può ad esempio demolire, abitare o affittare la casa a terzi fino a quando la madre potrà o vorrà esercitare il proprio diritto di abitazione.