Scegliendo una simile composizione dell’ufficio fiscale, il legislatore comunale ha pertanto evidentemente deliberatamente voluto il concorso dei due principali incaricati dell’emissione delle fatturazioni per le tassazioni comunali, cioè il segretario comunale e l’ufficiale del registro fondiario, nell’autorità chiamata a prendere una formale decisione in materia fiscale. Tale soluzione, tenendo presente la specifica funzione che riveste in queste situazioni il reclamo, giusta quanto è stato esposto nel considerando che precede, non da adito ad alcuna critica.