Quanto alla sua composizione, il primo capoverso del citato disposto stabilisce che ne facciano parte il contabile e il segretario comunali nonché l’ufficiale del registro fondiario. Scegliendo una simile composizione dell’ufficio fiscale, il legislatore comunale ha pertanto evidentemente deliberatamente voluto il concorso dei due principali incaricati dell’emissione delle fatturazioni per le tassazioni comunali, cioè il segretario comunale e l’ufficiale del registro fondiario, nell’autorità chiamata a prendere una formale decisione in materia fiscale.