b) La soluzione scelta dal comune convenuto non fa eccezione a quanto esposto in precedenza. Giusta l’art. 37 della legge fiscale comunale (LIc), l’ufficio fiscale comunale è competente sia per la decisione e l’intimazione delle imposte che per l’evasione dei reclami. Quanto alla sua composizione, il primo capoverso del citato disposto stabilisce che ne facciano parte il contabile e il segretario comunali nonché l’ufficiale del registro fondiario.