Colui che rinuncia ad impugnare una fatturazione è reputato vincolato dalla stessa, mentre se è auspicata una formale decisione al riguardo si impone la via del reclamo (DTA 229/1998). Come giustamente ricordato dal comune convenuto, il reclamo non è in questo caso un rimedio giuridico ordinario. Solitamente è infatti la stessa autorità che è reputata aver delegato l’intimazione della fatturazione a doversi pronunciare sull’opposizione.