L’imposta andrebbe calcolata sull’intero valore del fondo come nei casi di trapassi di quote societarie, dove l’acquirente del pacchetto maggioritario avrebbe l’obbligo di pagare le imposte sul trapasso immobiliare per l’intero valore dei fondi e non solo proporzionalmente alla quota acquistata. Contrariamente poi ad altri diritti reali limitati, l’usufrutto non sarebbe un diritto a se stante e permanente suscettibile di essere tassato separatamente. Sul territorio comunale l’istituzione di un diritto di abitazione non avrebbe mai dato motivo all’autorità fiscale di prelevare imposte sul trapasso di proprietà.