{"Signatur": "GR_VG_004", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-08-25", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_004_A-2005-41_2005-08-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2005_41_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976f362433b1453483fe4b62043cfa9a50b0ad4eac17186c1618289777afdf9f0f9edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976f362433b1453483fe4b62043cfa9a50b0ad4eac17186c1618289777afdf9f0f9edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2005_41", "Checksum": "b2f15111f72c0fcca522a48fd09ee9ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2005 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. Kammer 25.08.2005 A 2005 41"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 25.08.2005 A 2005 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. 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Con contratto di compravendita del 16 febbraio 2005, … cedeva la particella\nno. 1484 - sopraedificata con una casa e sita a …, sul territorio del Comune\ndi … - al figlio … per il valore di fr. 350'000.-- Sul bene venduto veniva istituito\nlo stesso giorno un diritto di usufrutto a favore della venditrice del valore\ncapitalizzato di fr. 210'000.--. Questo importo veniva dedotto dalla somma da\ncorrispondere nell’ambito della compravendita. Il 18 febbraio 2005, l’Ufficio\ndel registro fondiario di … notificava al compratore l’imposta sul trapasso\nimmobiliare, pari a fr. 7'000.--, corrispondente del 2% di fr. 350'000.--. Contro\nquesto conteggio, l’interessato interponeva immediatamente reclamo,\nchiedendo il calcolo dell’imposta sul solo valore venale del fondo di fr.\n140'000.--, corrispondente alla differenza tra il prezzo di compravendita e il\nvalore capitalizzato del diritto di usufrutto. Con decisione 17 maggio 2005,\nl’Ufficio fiscale di … confermava l’importo fatturato, non ritenendo esonerabile\nda imposta il diritto di abitazione.\n\n2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 6 giugno\n2005, … chiedeva la riduzione dell’imposta ad un ammontare di fr. 2'800.--.\nOltre a criticare la composizione del gremio statuente su reclamo, il ricorrente\nconsiderava che il diritto di abitazione della madre andrebbe dedotto dal\nvalore di compravendita dello stabile. Non si tratterebbe infatti di una richiesta\ndi esenzione fiscale come pretenderebbe il comune convenuto, bensì\nsemplicemente del giusto calcolo del valore venale dell’immobile ceduto.\n3. Nella propria presa di posizione, il Comune di … chiedeva la reiezione del\nricorso. L’imposta andrebbe calcolata sull’intero valore del fondo come nei\ncasi di trapassi di quote societarie, dove l’acquirente del pacchetto\nmaggioritario avrebbe l’obbligo di pagare le imposte sul trapasso immobiliare\nper l’intero valore dei fondi e non solo proporzionalmente alla quota\nacquistata. Contrariamente poi ad altri diritti reali limitati, l’usufrutto non\nsarebbe un diritto a se stante e permanente suscettibile di essere tassato\nseparatamente. Sul territorio comunale l’istituzione di un diritto di abitazione\nnon avrebbe mai dato motivo all’autorità fiscale di prelevare imposte sul\ntrapasso di proprietà.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. a) Formalmente, viene in primo luogo criticata la doppia ingerenza dell’ufficiale\ndel registro fondiario che, in un primo tempo, avrebbe proceduto ad emanare\nla tassazione per poi in seguito far parte dell’autorità incaricata di decidere sul\nreclamo. Per costante prassi di questa sede, delle semplici fatturazioni - come\nquelle emanate normalmente dall’ufficio del registro fondiario o dalla\ncancelleria comunale - non sono considerate delle decisioni in senso giuridico.\nEsse non sono conseguentemente neppure direttamente deferibili al\nTribunale amministrativo (PTA 1991 no. 59, 1984 no. 87, 1972 no. 105 e 1970\nno. 94). Simili fatture sono infatti generalmente impugnabili mediante reclamo\na livello comunale. Propriamente la decisione su reclamo riveste il carattere\ndi decisione ed è suscettibile di ricorso al Tribunale amministrativo. E’ vero\nche se queste fatturazioni non vengono impugnate, esse crescono in\ngiudicato e vengono parificate nei loro effetti alle formali decisioni. Tale\nsoluzione rende in sostanza possibile procedere ad una gestione degli affari\ncomunali in modo spedito ed efficiente. Colui che rinuncia ad impugnare una\nfatturazione è reputato vincolato dalla stessa, mentre se è auspicata una\nformale decisione al riguardo si impone la via del reclamo (DTA 229/1998).\nCome giustamente ricordato dal comune convenuto, il reclamo non è in\nquesto caso un rimedio giuridico ordinario. Solitamente è infatti la stessa\nautorità che è reputata aver delegato l’intimazione della fatturazione a doversi\npronunciare sull’opposizione.\n\nb) La soluzione scelta dal comune convenuto non fa eccezione a quanto esposto\nin precedenza. Giusta l’art. 37 della legge fiscale comunale (LIc), l’ufficio\nfiscale comunale è competente sia per la decisione e l’intimazione delle\nimposte che per l’evasione dei reclami. Quanto alla sua composizione, il primo\ncapoverso del citato disposto stabilisce che ne facciano parte il contabile e il\nsegretario comunali nonché l’ufficiale del registro fondiario. Scegliendo una\nsimile composizione dell’ufficio fiscale, il legislatore comunale ha pertanto\nevidentemente deliberatamente voluto il concorso dei due principali incaricati\ndell’emissione delle fatturazioni per le tassazioni comunali, cioè il segretario\ncomunale e l’ufficiale del registro fondiario, nell’autorità chiamata a prendere\nuna formale decisione in materia fiscale. Tale soluzione, tenendo presente la\nspecifica funzione che riveste in queste situazioni il reclamo, giusta quanto è\nstato esposto nel considerando che precede, non da adito ad alcuna critica.\n\n"}