L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte ricorrente. Tenuto conto del fatto che le censure sollevate nell’ambito del presente ricorso sono in parte comprensibili, dopo il sensibile lasso di tempo che l’autorità convenuta si è concessa per l’evasione del reclamo, questo Giudice considera di poterne tener conto, dando prova di una certa reticenza nell’accollamento delle spese di procedura, solitamente sensibilmente superori all’importo nell’evenienza preteso. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto.