b) Il fatto che l’amministrazione imposte abbia impiegato oltre tre anni per evadere il reclamo presentato è certamente deplorevole e il malcontento espresso dalla comunione ereditaria ricorrente è in questo senso in parte comprensibile. Il ritardo non ha però alcuna incidenza sull’obbligo di corrispondere gli interessi, poiché giustamente il debito fiscale andava onorato entro il 19 luglio 2001. Pure ininfluente è il fatto che a posteriori le richieste della comunione ricorrente siano state in parte accolte. L’importo di fr. 6'440.-- (rispetto ai fr.