2. a) Constatata la liceità della decorrenza degli interessi moratori, resta da giudicare se la procedura di reclamo possa essere considerata beneficiare dell'effetto sospensivo. A questa condizione infatti, gli interessi per la durata della procedura di reclamo non sarebbero legalmente dovuti. La LIG non contiene disposizioni riguardo all'effetto sospensivo del reclamo. Tale questione è in principio determinata dalle disposizioni sulla scadenza (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechtes, 4a. edizione, pag. 391). Secondo l'art. 152 cpv.