Il mancato ossequio del termine di pagamento comporta l'accollamento dei relativi interessi moratori (PTA 1989 no. 56 e 1981 no. 72). Poiché allo scadere del 90esimo giorno, a sapere il 19 luglio 2001, la ricorrente non aveva effettuato il dovuto pagamento, è precisamente da questa data che gli interessi moratori iniziano a decorrere.