c) Nell'evenienza concreta, la decisione di tassazione è stata comunicata alla ricorrente il 19 aprile 2001. L'imposta aveva pertanto scadenza con la notifica di detta decisione. Come previsto dalla legislazione cantonale in materia, il pagamento resta però effettuabile entro 90 giorni. Questo termine di pagamento, ancorato nella legge, è vincolante per il contribuente. Il mancato ossequio del termine di pagamento comporta l'accollamento dei relativi interessi moratori (PTA 1989 no. 56 e 1981 no.