A mente del secondo capoverso di questo disposto, per pagamenti tardivi è dovuto un interesse di mora. Le disposizioni del diritto cantonale sopra richiamate hanno lo stesso tenore delle relative disposizioni (art. 161ss.) contenute nella legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), motivo per cui s’impone - qualora come nell’evenienza non esistano fondati motivi per agire diversamente - la loro stessa interpretazione e applicazione (decisione TF 1A.39/2004 con i numerosi riferimenti).