3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 26 gennaio 2005, la comunione ereditaria chiedeva l’annullamento della decisone impugnata. Il ritardo nel pagamento dell’imposta sarebbe esclusivamente da imputare alla convenuta, che avrebbe atteso oltre tre anni per evadere il reclamo. Dal canto loro, gli eredi avrebbero immediatamente provveduto ad onorare il debito fiscale a giudizio conosciuto sul reclamo presentato. Da parte delle istanze cantonali, l’importo non sarebbe neppure mai stato sollecitato.