{"Signatur": "GR_VG_004", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-04-08", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_004_A-2005-11_2005-04-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2005_11_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976259ede7095dc8b87b52f4322a0e1e9039d0d79c09882dffde396ce174721f56fedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976259ede7095dc8b87b52f4322a0e1e9039d0d79c09882dffde396ce174721f56fedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2005_11", "Checksum": "eab716d0eec29266cb5f26209cc2714a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2005 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. Kammer 08.04.2005 A 2005 11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 08.04.2005 A 2005 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. 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La comunione ereditaria … (qui di seguito detta\ncomunione ereditaria) introduceva allora la formale dichiarazione per\nl’imposta sulle successioni. Nella decisione di tassazione del 19 aprile 2001,\nl’Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (qui di seguito detta\namministrazione imposte) fatturava un importo di fr. 6'960.--, sulla base di una\nsuccessione imponibile di fr. 274'400.--. Il 15 maggio 2001, la comunione\nereditaria interponeva reclamo contro la decisione di tassazione, chiedendo\nuna rettifica nella valutazione degli attivi. Tre anni e mezzo dopo, il 7 ottobre\n2004, l’amministrazione imposte emanava una nuova decisione di tassazione,\nnella quale gli attivi della successione venivano, per quanto riguardava\nl’alienazione di un solo immobile, rivalutati nel senso della richiesta formulata\nnel reclamo. L’imposta sulle successioni così dovuta ammontava a fr. 6'440.-\n-, importo che gli interessati versavano agli inizi di novembre 2004.\n\n2. Con decisione 13 dicembre 2004, alla comunione ereditaria venivano accollati\ngli interessi di mora maturati dal 19 luglio 2001 al 9 novembre 2004, per un\nimporto complessivo di fr. 1'051.--. Il tempestivo reclamo interposto contro tale\nprovvedimento veniva respinto con decisione 21 gennaio 2005.\n\n3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 26\ngennaio 2005, la comunione ereditaria chiedeva l’annullamento della\ndecisone impugnata. Il ritardo nel pagamento dell’imposta sarebbe\nesclusivamente da imputare alla convenuta, che avrebbe atteso oltre tre anni\nper evadere il reclamo. Dal canto loro, gli eredi avrebbero immediatamente\nprovveduto ad onorare il debito fiscale a giudizio conosciuto sul reclamo\npresentato. Da parte delle istanze cantonali, l’importo non sarebbe neppure\nmai stato sollecitato.\n\n4. Nella propria presa di posizione, l’amministrazione imposte postulava la\nreiezione integrale del ricorso. Al decorrere infruttuoso dei 90 giorni\ndall’intimazione della decisione di tassazione avrebbero iniziato a decorrere\ngli interessi moratori, indipendentemente da qualsiasi sollecito o dal fatto che\ngli interessati avessero nel frattempo interposto opposizione.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. a) La controversia verte unicamente sulla liceità dell’accollamento degli interessi\nmoratori sull’importo scoperto a titolo di imposta sulle successioni. Non sono\nper contro contestati i calcoli effettuati né per quanto attiene ai tassi\nd’interesse applicati né riguardo alla decorrenza del computo di questi ultimi.\n\nb) Giusta l’art. 151 cpv. 1 lett. c della legge sulle imposte del Cantone dei Grigioni\n(LIG), le imposte come quella sulle successioni hanno la loro scadenza con\nla notifica della decisione di tassazione. Se l’imposta al momento della\nscadenza non è ancora stata tassata definitivamente, verrà riscossa\nprovvisoriamente in base alla dichiarazione d’imposta, all’ultima tassazione\nesecutoria o in base al probabile importo dovuto. Se l’importo da versare\nrisulta superiore a quello pagato, la differenza viene pretesa\nsuccessivamente, se risulta inferiore, viene restituito con gli interessi. Il\nDipartimento delle finanze fissa il tasso d’interesse per ogni anno civile. In\nmerito al pagamento dell’imposta, l’art. 153 cpv. 1 lett. b LIG prevede che\nl’imposta sulle successioni vada pagata entro 90 giorni dalla scadenza. A\nmente del secondo capoverso di questo disposto, per pagamenti tardivi è\ndovuto un interesse di mora. Le disposizioni del diritto cantonale sopra\nrichiamate hanno lo stesso tenore delle relative disposizioni (art. 161ss.)\ncontenute nella legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), motivo per\ncui s’impone - qualora come nell’evenienza non esistano fondati motivi per\nagire diversamente - la loro stessa interpretazione e applicazione (decisione\nTF 1A.39/2004 con i numerosi riferimenti).\n\nc) Nell'evenienza concreta, la decisione di tassazione è stata comunicata alla\nricorrente il 19 aprile 2001. L'imposta aveva pertanto scadenza con la notifica\ndi detta decisione. Come previsto dalla legislazione cantonale in materia, il\npagamento resta però effettuabile entro 90 giorni. Questo termine di\npagamento, ancorato nella legge, è vincolante per il contribuente. Il mancato\nossequio del termine di pagamento comporta l'accollamento dei relativi\ninteressi moratori (PTA 1989 no. 56 e 1981 no. 72). Poiché allo scadere del\n90esimo giorno, a sapere il 19 luglio 2001, la ricorrente non aveva effettuato\nil dovuto pagamento, è precisamente da questa data che gli interessi moratori\niniziano a decorrere.\n\n"}