Il principio dell’equivalenza vuole che la tassa corrisponda al valore economico della prestazione effettuata dall’ente pubblico e che il suo importo sia ancora ragionevole. Nella determinazione delle singole tasse è lecito ricorrere ad un certo schematismo, anche se il contributo va stabilito per quanto possibile secondo criteri oggettivi e deve astenersi dal creare delle differenze laddove queste non siano giustificate da motivi pertinenti (DTF 128 I 52 cons. 4a, 126 I 188 cons. 2a/bb, 122 I 289 cons. 6c, 121 II 188 cons. 4, 120 Ia 174 cons. 2a e riferimenti e pure PTA 1993 no. 72 e 1991 no.