a) Giusta l’art. 10 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), i cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti dalle zone edificabili e da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori dalla zona edificabile (cpv. 1 lett. a e b). I cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità.