Anche in questo caso il trasferimento dalla sostanza privata in quella commerciale è considerato come un’alienazione ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 lett. b LIG. Ne consegue che il periodo di blocco di 5 anni per poter applicare un’imposizione solo in base agli ammortamenti non è stato ossequiato e che pertanto non si giustifica alcuna eccezione al principio generale dell’imposizione degli utili in capitale dopo il trasferimento operato.