Giusta questo disposto, il trasferimento di fondi nella sostanza commerciale è parificato all’alienazione (art. 42 cpv. 2 lett. b LIG). Gli istanti chiedono che venga loro imputato solo il valore degli ammortamenti ammessi e pari a fr. 2'000.--. Anche questa tesi non può essere protetta. A prescindere dal fatto che i ricorrenti non sono in grado di comprovare degli ammortamenti dell’entità di quanto preteso, dopo il trasferimento nella sostanza privata dell’immobile commerciale nei diritti del contribuente subentrava il figlio.