In ogni caso un prelevamento non può avvenire di nascosto (StE 1995 B 23.2 no. 15). Dopo il trasferimento nella sostanza privata, è in principio irrilevante la destinazione che il contribuente intende fare della sostanza trasferita, per cui anche una donazione senza pertanto controprestazione in denaro nulla cambia a questa concezione. In principio, la donazione di singoli valori patrimoniali aziendali, in quanto negozio giuridico della sfera privata del singolo, costituisce un tipico prelevamento privato, benché i beni donati escano dalla sostanza privata del contribuente senza controprestazione.