Per chi tiene una contabilità il prelevamento a scopo privato va indicato in modo riconoscibile nei libri contabili. Se il contribuente non tiene una contabilità il prelevamento deve essere altrimenti riconoscibile, per esempio tramite una chiara dichiarazione all’autorità fiscale o con la creazione di una fattispecie che permetta chiaramente di concludere ad un prelevamento privato. In ogni caso un prelevamento non può avvenire di nascosto (StE 1995 B 23.2 no.