5. Replicando, i ricorrenti consideravano l’immobile come facente parte della loro sostanza privata e non aziendale, avendo il marito già cessato l’attività principale indipendente nel 2004. Per il resto reputavano censurabile la tassazione secondo apprezzamento dopo aver introdotto un estratto bancario relativo a tale attività e aver ottenuto una proroga per l’introduzione di altri documenti. Criticabile sarebbe infine la presa in considerazione nell’attività aziendale del contratto leasing stipulato dalla moglie del contribuente, la quale svolgerebbe un’attività lucrativa dipendente. 6.