4. Nella propria presa di posizione, l’amministrazione cantonale delle imposte postulava la reiezione del ricorso. Avendo sottratto un valore patrimoniale dagli attivi dalla sostanza aziendale per destinarlo a scopi privati, i ricorrenti avrebbero formalmente operato un prelevamento privato imponibile in ragione della differenza tra il valore d’imputazione del bene immobiliare e il suo valore d’acquisto.