{"Signatur": "GR_VG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-05-15", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_003_A-2006-55_2007-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2006_55_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfc674d1682701c89b7016da32812eff3133fbd3bf4941ab9515397dc040ae25901ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfc674d1682701c89b7016da32812eff3133fbd3bf4941ab9515397dc040ae25901ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2006_55", "Checksum": "5c8240e5443c657a44c82585317d24e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2006 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. Kammer 15.05.2007 A 2006 55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 15.05.2007 A 2006 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  3. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "imposta sul reddito cantonale | Einkommenssteuer"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 04:21:35", "Checksum": "ae81196b35ce5b9ada2e18c3ddd96f62", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 15.05.2007 A 2006 55\nRegesto:\nimposta sul reddito cantonale | Einkommenssteuer\n\n4. Se immobili della sostanza fissa necessaria all’azienda vengono trasferiti nella\nsostanza privata senza successiva alienazione, gli utili sono imponibili come\nreddito soltanto nella misura cui in precedenza erano stati ammessi degli\nammortamenti. Se questi immobili vengono alienati dal contribuente o dal suo\nsuccessore entro cinque anni, l’utile è soggetto all’imposta sul reddito. Sono\nparificate all’alienazione tutte le fattispecie elencate all’art. 42 cpv. 2 (art. 18\ncpv. 3 LIG). Giusta questo disposto, il trasferimento di fondi nella sostanza\ncommerciale è parificato all’alienazione (art. 42 cpv. 2 lett. b LIG). Gli istanti\nchiedono che venga loro imputato solo il valore degli ammortamenti ammessi\ne pari a fr. 2'000.--. Anche questa tesi non può essere protetta. A prescindere\ndal fatto che i ricorrenti non sono in grado di comprovare degli ammortamenti\ndell’entità di quanto preteso, dopo il trasferimento nella sostanza privata\ndell’immobile commerciale nei diritti del contribuente subentrava il figlio.\nQuest’ultimo, alienava però l’immobile otto mesi dopo, avendo trasferito tale\nbene privato nella società di pittura che aveva nel frattempo creato. Anche in\nquesto caso il trasferimento dalla sostanza privata in quella commerciale è\nconsiderato come un’alienazione ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 lett. b LIG. Ne\nconsegue che il periodo di blocco di 5 anni per poter applicare un’imposizione\nsolo in base agli ammortamenti non è stato ossequiato e che pertanto non si\ngiustifica alcuna eccezione al principio generale dell’imposizione degli utili in\ncapitale dopo il trasferimento operato. Considerata l’inosservanza del termine\ndi cinque anni non si giustifica più l’esame della questione di sapere se\nl’immobile in oggetto appartenesse alla sostanza fissa necessaria dell’azienda\no meno, benché non sussistano motivi per dubitare delle conclusioni della\nparte convenuta.\n\n5. Secondo l’art. 6 dell’ordinanza d’esecuzione della legge sulle imposte per il\nCantone dei Grigioni (OELIG), viene considerato utile di capitale ai sensi\ndell’art. 18 cpv. 2 LIG la differenza tra il valore dell’imposta sul reddito e quello\ndel ricavo oppure del valore venale al momento della realizzazione o del\ntrasferimento nella sostanza privata. I valori nell’evenienza presi in\nconsiderazione dell’autorità fiscale non vengono dagli istanti espressamente\ncontestati e meritano pertanto piena conferma. La cessione a titolo di futura\neredità è avvenuta in base ad un valore di stima dell’immobile di fr. 101'000.-\n-. L’acquisto dello stesso era avvenuto nel 1997 al prezzo di fr. 65'000.--. La\ndifferenza tra questi due importi, a sapere fr. 36'000.--, rappresenta pertanto\nun utile in capitale da attività lucrativa indipendente imponibile.\n6. In conclusione il ricorso deve essere integralmente respinto e meritano in\nquesta sede protezione la decisione di tassazione del 21 luglio 2006 e la\nrispettiva decisione su reclamo del 2 novembre 2006. L’esito della\ncontroversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente\nprocedimento alla parte ricorrente (art. 75 LTA).\n\nIl Tribunale decide:\n\n1. Il ricorso è respinto.\n\n2. Vengono prelevate\n- una tassa di Stato di fr. 1'500.--\n- e le spese di cancelleria di fr. 238.--\ntotale fr. 1'738.--\n\nil cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente\ndecisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.\n"}