6. In conclusione, per l’imposta cantonale il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. Gli atti vengono rinviati all’autorità di tassazione per una nuova decisione di tassazione, nella quale verrà ammessa la completa deducibilità del contributo di mantenimento rimborsato nel 2001. L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla resistente, la quale è pure tenuta a rifondere ai ricorrenti un’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: