Da questo fatto, la convenuta conclude alla non deducibilità degli importi anticipati dall’ente pubblico negli anni 1999 e 2000, giacché se il ricorrente avesse puntualmente dato seguito al proprio dovere di mantenimento, queste prestazioni sarebbero state corrisposte nel 1999 e poi nel 2000 e non avrebbero potuto essere dedotte. Il fatto che questi alimenti siano stati versati dall’ente pubblico e non dal ricorrente, il quale avrebbe semplicemente differito il pagamento, non potrebbe in queste condizioni giustificare la loro deducibilità, indipendentemente dalla questione di sapere