Tra questi fatti straordinari di cui sarebbe dato tener conto mediante riporto nel reddito imponibile per i periodi fiscali 2001 e 2002 non figurerebbero le spese di mantenimento per la famiglia. Da questo fatto, la convenuta conclude alla non deducibilità degli importi anticipati dall’ente pubblico negli anni 1999 e 2000, giacché se il ricorrente avesse puntualmente dato seguito al proprio dovere di mantenimento, queste prestazioni sarebbero state corrisposte nel 1999 e poi nel 2000 e non avrebbero potuto essere dedotte.