Il nuovo diritto stabilisce così che il reddito imponibile sia determinato in base ai proventi durante il periodo fiscale, che corrisponde all’anno civile (art. 66 cpv. 2 e 67 cpv. 1 LIG). Nel 2001 pertanto, le entrate del periodo fiscale 2001, che comprende l’anno civile 2001, costituiscono la base di calcolo per la determinazione della relativa imposta. L’ultima tassazione fiscale eseguita invece secondo il diritto antecedente era quella degli anni 1999 e 2000 in riferimento ai redditi conseguiti nel 1997 e 1998.