{"Signatur": "GR_VG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2006-03-31", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_003_A-2006-2_2006-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2006_2_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfb9ac6651ed1020c6715fd16344613e33b8dd3039dbb07359fbed2acf1b1f9e6e1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfb9ac6651ed1020c6715fd16344613e33b8dd3039dbb07359fbed2acf1b1f9e6e1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2006_2", "Checksum": "9bcdc952012cb5c2ee29ab4c7a36134f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2006 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. Kammer 31.03.2006 A 2006 2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 31.03.2006 A 2006 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 3. 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Secondo questa direttiva,\nqualora il comune di domicilio del figlio avente diritto agli alimenti dovesse\nanticipare la prestazione, il genitore tenuto al sostentamento può dedurre tale\nprestazione solo al momento in cui la rimborsa al comune che l’ha anticipata.\nDisposizioni transitorie non ne erano previste e per ammissione stessa\ndell’autorità fiscale tale prassi è entrata in vigore con la nuova normativa in\nmateria fiscale a partire dal 2001. Come il Tribunale amministrativo ha già\navuto modo di precisare nella sentenza A 03 96, i cambiamenti di prassi in\nmateria fiscale sono applicabili a tutte le riscossioni d’imposta, che al\nmomento del cambiamento non sono ancora cresciute in giudicato e, d’altro\ncanto, non è dato appellarsi al cambiamento di prassi per chiedere la revisione\ndi una tassazione cresciuta in giudicato (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar\nzum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, § 132 nota 70 e riferimenti).\nNell’evenienza, la decisione di tassazione è stata presa il 19 ottobre 2005 e si\nriferiva al reddito conseguito nel 2001, per cui la prassi entrata in vigore con\nla nuova normativa è in principio applicabile, ciò che comporta la deducibilità\nnel 2001 di tutta la prestazione che il contribuente ha rimborsato agli aventi\ndiritto e all’autorità ticinese in detto periodo fiscale, a sapere\ncomplessivamente fr. 103'466.--.\n\n4. a) Per l’autorità fiscale, gli alimenti per gli anni 1999 e 2000 cadrebbero invece\nnel vuoto di tassazione e non sarebbero deducibili nel 2001. Conformemente\nalla disposizione di cui all’art. 188d le uniche eccezioni che non cadrebbero\nnel vuoto di tassazione sarebbero costituite dai proventi straordinari e dalle\nspese straordinare oggetto dei capoversi 2-5. Tra questi fatti straordinari di\ncui sarebbe dato tener conto mediante riporto nel reddito imponibile per i\nperiodi fiscali 2001 e 2002 non figurerebbero le spese di mantenimento per la\nfamiglia. Da questo fatto, la convenuta conclude alla non deducibilità degli\nimporti anticipati dall’ente pubblico negli anni 1999 e 2000, giacché se il\nricorrente avesse puntualmente dato seguito al proprio dovere di\nmantenimento, queste prestazioni sarebbero state corrisposte nel 1999 e poi\nnel 2000 e non avrebbero potuto essere dedotte. Il fatto che questi alimenti\nsiano stati versati dall’ente pubblico e non dal ricorrente, il quale avrebbe\nsemplicemente differito il pagamento, non potrebbe in queste condizioni\ngiustificare la loro deducibilità, indipendentemente dalla questione di sapere\nse il differimento fosse volontario o meno. Per questo Giudice la tesi non\nmerita protezione.\n\nb) Con la definizione della nuova prassi, l’autorità fiscale non ha adottato\ndisposizioni transitorie. In principio pertanto, giacché la prassi era prevista\napplicabile con l’entrata in vigore della nuova normativa e tenuto conto che\nquest’ultima si applicava alle imposte sul reddito e la sostanza a partire dal\nperiodo fiscale 2001, questo Giudice non intravede il presupposto per operare\nun’eccezione. Nell’ambito della tassazione operata nel 2005, i ricorrenti\navevano il diritto di essere posti al beneficio della prassi dell’autorità fiscale\ncome gli altri contribuenti. Il fatto che tale prassi sia stata formulata solo\nnell’ottobre 2002 è ai fini della sua applicabilità irrilevante, dopo che l’autorità\nconvenuta aveva deciso che la sua entrata in vigore dovesse coincidere con\nl’entrata in vigore del nuovo diritto. Per contro, la fissazione di questa prassi\nnel 2002, dopo quindi il rimborso degli alimenti, permette di escludere\nqualsiasi intenzione a proprio tornaconto da parte del ricorrente.\n\n5. Per l’autorità di tassazione, permettendo al ricorrente la deduzione completa\ndegli alimenti corrisposti verrebbe operata una disparità di trattamento tra i\ncontribuenti che in detto periodo avrebbero versato regolarmente i contributi\ndi mantenimento e non avrebbero potuto dedurre alcunché dal reddito per i\ndue anni del vuoto di tassazione. La tesi non può essere sentita. Con\nl’introduzione di un nuovo sistema legale è inevitabile che delle situazioni che\nprima venivano trattate in un certo modo, vengano ora rette da un sistema\ndiverso. Proprio per evitare troppe disparità di trattamento e in parte per\nalleviare gli effetti di un’applicazione immediata della nuova normativa, la\nlegge prevede l’istituto della misura transitoria. Non essendo però\nnell’evenienza stata presa alcuna misura in questo senso, la convenuta è ora\nmalvenuta a voler operare un’eccezione senza aver previamente regolata la\nquestione. I ricorrenti avevano il diritto, al momento della decisione di\ntassazione nel 2005, di essere tassati con gli stessi parametri che venivano\napplicati a tutti gli altri contribuenti a partire dall’introduzione della nuova\nprassi.\n\n"}